Corso breve di diritto dell'informatica: IntroduzionePer comprendere le finalità che ci siamo prefissi nell'oraganizzare e tenre il corso sul tema: "Documento informatico e firma elettronica e digitale, processo telematico e disposizioni sul trattamento dei dati personali,con riferimento alle misure di sicurezza dei sistemi informatici" , è necessaria una non breve premessa. Chi segue gli sviluppi dell'informatica giuridica - nonché del diritto dell'informatica - non può non rappresentarsi le difficoltà che l'avvocatura dovrà affrontare per "impadronirsi" - in fondo nel giro di qualche anno - delle nozioni necessarie ad operare in questa nuova realtà. A mio avviso, infatti, non giova a nulla ed a nessuno nascondere la necessità che ciascun avvocato arrivi a conoscere almeno le nozioni fondamentali della scienza informatica. Anche al solo fine di interpretare correttamente il complesso quadro normativo che regola la materia. Per chiarire cosa intendo dire, non trovo mezzo migliore che riportare la "storia" del mio rapporto con l'elaboratore. All'inizio fu la mia pessima grafia - a causa della quale ero costretto a ricopiare "in bella" le bozze degli atti prima di passarle in dattilografia - che mi indusse ad apprendere le nozioni necessarie ad un elementare impiego di questa macchina. In seguito, compresi che essa poteva anche compensare le mie vistose lacune nel far di conto e la mia cronica tendenza al disordine. Così conclusi che un elaboratore poteva essere una vantaggiosa protesi del mio cervello, pur essendo consapevole che non ne avrei avuto un così gran bisogno se avessi frequentato con maggior profitto le prime classi elementari. Circa dieci anni or sono - allorché sottoscrissi il primo contratto con un fornitore dei servizi di connessione ad Internet - il mio rapporto con questa macchina mutò radicalmente. La possibilità di collegare il mio elaboratore ad altri e di farli "colloquiare" mi fece capire che essi sono qualcosa di profondamente diverso da una macchina da scrivere più versatile, da una calcolatrice più efficiente o da uno schedario più funzionale. Compresi, per dirla in due parole, che l'informatica avrebbe modificato il mio modo di lavorare e di vivere. Fino a quel momento, come ho detto, il computer era stato solo il mezzo con il quale riuscivo a creare più facilmente un accurato documento cartaceo. Era quest'ultimo lo scopo cui tendevo e il fatto che - a differenza di altri colleghi - lo ottenessi impiegando un elaboratore al posto di una macchina da scrivere era un particolare del tutto trascurabile. La connessione ad Internet, invece, conferiva un enorme rilievo pratico alle caratteristiche del mezzo impiegato. La realizzazione di un documento cartaceo diveniva lo scopo eventuale e, tutto sommato secondario. Il documento informatico - per le sue intrinseche caratteristiche - assumeva in sé un'utilità e, quindi, una dignità propria ed assolutamente prioritaria. Da allora - come ho detto - il mio rapporto con l'elaboratore cambiò profondamente. Tanto per fare un esempio - solo da quel momento ebbi piena consapevolezza del fatto che il documento informatico che redigo non è l'insieme dei caratteri che compaiono uno dietro l'altro sullo schermo del mio computer (o quelli che saranno poi impressi sulla carta, allorché qualcuno eventualmente decidesse di stamparlo), bensì una serie di bit - ossia una sequenza di variazioni di uno stato elettrico, magnetico od ottico - le quali, opportunamente interpretate da un elaboratore elettronico, generano dei segni convenzionali immediatamente comprensibili a ciascuno, ovvero i predetti caratteri. Ma - nel cogliere in pieno tale differenza - capii anche che questo diverso uso di un elaboratore imponeva all'utente di conoscerne più a fondo - come dire? - sia l'anatomia che la fisiologia. In altre parole, realizzai che per un avvocato era necessario apprendere non tanto le nuove funzionalità del programma di videoscrittura o dell'ultima versione della suite per la produttività personale di Microsoft, ma piuttosto i concetti essenziali sui protocolli di una rete di computer o le caratteristiche ed il funzionamento dei più diffusi sistemi operativi. Paradossalmente, le abilità per prima citate diventavano marginali e - per restare al mio lavoro - potevano benissimo essere patrimonio delle sole segretarie. Nei dieci anni che seguirono la mia "illuminazione" i mutamenti quantitativi e qualitativi intervenuti nel campo dell'Information & Communication Technology sono sotto gli occhi di tutti e non è davvero il caso spendere altre parole in proposito. Ma il fatto che in un anno si vendano più computer che televisori non implica di per sé che si sia realmente diffusa una seria cultura informatica. Ciò è tanto più vero se il campo di osservazione si restringe alla figura professionale dell'avvocato; una professione, destinata a subire cambiamenti sempre più radicali ad opera della crescente diffusione dell'Information & Communication Technology. La mia non è una previsione, ma un semplice rilievo, basato sull'analisi di alcuni fondamentali provvedimenti legislativi, in vigore ormai da anni. Mi riferisco in particolare a quelli di seguito indicati: - D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - in seguito modificato dal Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 - che regola, tra l'altro, l'istituto della firma elettronica e quella digitale; - L. 675 del 31.12.1996 (e successive modifiche) e D.P.R. 318/99, i quali dettano precise e rigorose norme in materia di trattamento di dati personali e sensibili effettuati mediante strumenti informatici; - il "Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti" adottato con decreto del Ministero della Giustizia del 13.2.2001 n. 123, che - pur non modificando le attuali norme che regolano il processo civile - delinea i caratteri fondamentali del cd. processo telematico. Leggendo le norme contenute in tali provvedimenti legislativi - la cui corretta interpretazione è già pressoché impossibile, in mancanza di una solida cultura informatica - si comprende che, anche solo per realizzare una gestione della propria attività nel rispetto delle norme vigenti, un avvocato non potrà continuare a ignorare tranquillamente come funziona un elaboratore e a delegarne del tutto l'impiego ai propri collaboratori insieme con la gestione dell'intero sistema informativo che ormai - senza che egli ne abbia coscienza - innerva il suo studio. Egli potrà - e dovrà - certamente avvalersi dell'ausilio di collaboratori e consulenti, anche esterni al proprio studio. Ma fino a che punto potrà ricorrere a conoscenze di altri soggetti? Come si comporterà, per fare un esempio, allorché dovrà apporre la firma digitale ad un importante documento informatico redatto dalla propria segretaria? Delegherà a lei anche tale attività o tutt'al più si limiterà ad inserire la smart-card e digitare la password, dopo aver potuto verificare solo che quanto compare sul video - che, semmai visualizza un documento creato con il programma Word della Microsoft - corrisponde alla minuta che egli ha scritto? Speriamo proprio di no! Infatti, chiunque conosce anche solo superficialmente le norme vigenti in materia di firma digitale rabbrividisce di fronte ad una tale prospettiva. D'altronde, quale figura professionale può ragionevolmente pensare di esercitare un'attività lavorativa in una condizione di totale dipendenza dai propri collaboratori, ancorché efficienti e fidati - e, si badi bene, senza la capacità di esercitare su di essi alcun controllo - per funzioni delicatissime, quali la sottoscrizione di atti giuridici, la lettura della posta più importante, il controllo dei dati sensibili in suo possesso? Insomma, già oggi - e ancor più in un futuro davvero prossimo - un avvocato non potrà ignorare i "fondamentali" dell'informatica e dei problemi giuridici legati all'Information & Communication Technology! Stranamente, però, tale incontestabile verità è in genere ignorata - o taciuta - ed il problema di diffondere una seria cultura informatica-giuridica in una categoria, che conta oltre 120.000 persone, è generalmente sottovalutato. Ecco perché, quando il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata mi ha manifestato l'intenzione di organizzare un corso di aggiornamento professionale per i propri iscritti su tali argomenti, chiedendomi di affiancare anche nell'organizzazione il referente al settore informatico, avvocato Mariano Russo, ho accettato l'incarico con grande entusiasmo. Il programma di detti corsi - che prevedono un numero massimo di partecipanti non superiore a trenta avvocati - è riportato in altra pagina della stessa sezione del sito. Come potrete rilevare, esso si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti minimi per affrontare e risolvere i problemi connessi agli argomenti trattati, nonché per favorire un percorso individuale di approfondimento degli stessi. Tra gli strumenti didattici di cui abbiamo deciso di avvalerci, sono compresi anche alcuni iper-testi, che riportano i più importanti provvedimenti che regolano le materie oggetto delle lezioni.
Avvocato Leonardo Perone
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